Si trasmette (LEGGI) la risposta ricevuta dall’Amministrazione alla lettera da noi inviata in data 4 ottobre u.s. (LEGGI) sul recepimento delle Misure di tutela per genitori di figli minori di 14 anni previste dalla Legge n. 142/22.
Con un mirabile sforzo di copia-incolla l’Amministrazione replica nella risposta quanto affermato con messaggio n. 1526601 dello scorso 14 ottobre, ovvero pochi, semplici (e poveri) concetti:
- che le persone, con l’attuale modello ibrido, possono già fruire di giorni di lavoro da remoto;
- che le richieste di ampliamento dei giorni di lavoro da remoto, in deroga al regime ordinario, sono riservate a situazioni particolari, circostanziate eccezionali e temporanee;
- che per conciliare il lavoro con la vita familiare, vi è anche la possibilità di avvalersi dei congedi straordinari e di quelli a tutela della maternità e della paternità (ad es. part-time, orari particolari, banca delle ore e del tempo, congedi parentali, congedi ex Legge 104).
Vale la pena di commentare questi concetti:
- la possibilità delle persone di fruire di lavoro da remoto deriva dalla sottoscrizione degli accordi sul lavoro ibrido e non da una fortuita circostanza. Si tratta di accordi che sono frutto dei tempi, dopo l’esperienza pandemica e considerate le opportunità tecnologiche esistenti e l’ampia diffusione di questa modalità lavorativa a livello mondiale. Guardando in prospettiva, sono la base per una modalità lavorativa che non costituisce certo una moda o un passeggio temporaneo, ma che è evidentemente destinata a permanere per sempre e a diffondersi, anzi, in modo sempre più ampio e capillare. Risultano pertanto non solo illegittimi – considerata la rilevanza contrattuale del lavoro ibrido – ma financo grotteschi i ripetuti e numerosi ambiti con cui l’Amministrazione persevera in tentativi di restrizione dell’ambito degli accordi, del tutto infondati sotto il profilo logico, individuando, in modo unilaterale, pieghe applicative che non rispondono al dettato e tenore complessivo dei testi.
- le richieste di ampliamento dei giorni di lavoro da remoto, in deroga al regime ordinario, sono riservate a situazioni particolari, ivi inclusa la tutela della genitorialità. Non sono previsti altri aggettivi nei testi. Tuttavia, volendo andare incontro allo sforzo di fantasia profuso dall’Amministrazione nell’aggiungerne sempre di nuovi, possiamo senz’altro confermare che la “circostanza” “particolare” di essere un genitore, cosa “eccezionale” dato il calo demografico nel Paese, può senz’altro dare luogo a deroghe, per loro natura “temporanee”, perché i figli crescono. Auspichiamo che nelle prossime interpretazioni non figurino gli aggettivi “alluvionale” o “catastrofico”, che invece avremmo difficoltà a collocare.
- i giustificativi di assenza non possono essere invocati come alternativi al lavoro, e farlo apre un capitolo doloroso da affrontare: il lavoro da remoto, come strumento di conciliazione, può perseguire validamente anche una pari genitorialità, una pari distribuzione delle mansioni di accudimento e di gestione dell’ambiente domestico. Invece, nella visione della Banca, si torna al part-time o ai congedi straordinari come soluzione per la conciliazione vita-lavoro, dimenticando quanto questi strumenti abbiano penalizzato generazioni intere di lavoratrici sotto il punto di vista professionale, retributivo, previdenziale. Si tratta di un ritorno al medioevo inaccettabile e demoralizzante, se si considera che il nostro Istituto non è affatto immune dal gender pay gap.
Rimane poi aperto il capitolo dell’appartenenza al settore pubblico/privato, che molte perplessità suscita e merita approfondimento.
Di certo, la Fisac CGIL non considera la risposta ricevuta né pertinente né esaustiva e tornerà sull’argomento.
Roma, 3 novembre 2022
La Segreteria Nazionale